La nuova agevolazione Transizione 5.0 attiva per il biennio 2024-2025.

Dopo le indiscrezioni uscite nei mesi scorsi è finalmente stato approvato il decreto che definisce i contorni della nuova agevolazione Transizione 5.0 attiva per il biennio 2024-2025: anticipiamo di seguito il contenuto del decreto, in attesa di avere poi anche i provvedimenti attuativi.

La nuova agevolazione Transizione 5.0 attiva per il biennio 2024-2025.

Dopo le indiscrezioni uscite nei mesi scorsi è finalmente stato approvato il decreto che definisce i contorni della nuova agevolazione Transizione 5.0 attiva per il biennio 2024-2025: anticipiamo di seguito il contenuto del decreto, in attesa di avere poi anche i provvedimenti attuativi.

1 I BENI AGEVOLABILI

Il programma, punta ad incentivare progetti di innovazione effettuati nel 2024 e 2025 che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Sono agevolabili (in acquisto o leasing) gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (quindi beni già agevolati dalla normativa 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure i processi interessati dall’investimento almeno del 5%). C’è comunque un ampliamento rispetto alla vecchia platea di beni: vengono ricompresi anche software o applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell’energia autoprodotta o che introducono meccanismi di efficienza energetica; nonché, se acquistati unitamente a questi, software per la gestione di impresa.

2 ENERGIA RINNOVABILE

Nell’ambito dei progetti di innovazione che rispettano i requisiti prima citati, e che sono superiori a un importo di 40mila euro, possono essere agevolati anche investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, sono ammessi solo quelli inseriti nel registro Enea: quindi prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza. In particolare, i moduli delle due classi con un’efficienza a livello di cella più alta godono di un superincentivo perché concorrono al calcolo del credito d’imposta, rispettivamente, per il 120 e 140 per cento.

Attenzione: l’investimento in energie rinnovabili da solo senza i beni di cui al punto 1, non sono agevolabili.

3 FORMAZIONE

Anche le spese di formazione sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica sono agevolabili, ma solo entro il 10% degli investimenti totali (calcolando sia beni strumentali digitali sia quelli per l’autoconsumo da energia rinnovabile) e comunque fino a 300mila euro. Le aziende sono però tenute a ricorrere a formatori esterni.

4 LE ALIQUOTE

Per investimenti fino a 2,5 milioni il credito di imposta arriverà al 45% nella terza classe di efficienza energetica, cioè quella che darà risultati migliori di risparmio (almeno il 10% per l’unità produttiva o 15% per il processo). Si scende a un credito d’imposta al 40% e al 35% nella seconda classe di risparmio (dal 6 a 10% per unità produttiva e 10-15% per il processo) e nella prima (rispettivamente dal 3 al 6% e dal 5 al 10%).

L’intensità dell’aiuto cala all’aumentare dell’investimento, secondo la logica di premiare di più le piccole e medie aziende rispetto ai grandi gruppi. Così per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di spesa il credito d’imposta sarà del 25% nella terza classe di efficienza energetica, del 20% nella seconda e del 15% nella prima classe. Infine, per la quota tra 10 e 50 milioni il beneficio fiscale sarà rispettivamente del 15%, 10% e 5 per cento. Per gli investimenti effettuati in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Infine, se il bene strumentale è utilizzato mediante soluzioni di cloud computing, sono agevolabili anche i costi per l’uso di questo servizio, limitatamente alle quote imputabili.

5 IL RISPARMIO ENERGETICO

Il decreto spiega come sarà calcolato il risparmio energetico. Il raffronto sarà fatto sui consumi dell’anno precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto di variazioni dei volumi produttivi e di fattori esterni condizionanti. Per le imprese di nuova costituzione, il calcolo sarà invece fatto rispetto ai consumi medi annui riferibili a uno «scenario controfattuale», che sarà definito con uno dei due decreti attuativi previsti.

6 GLI ADEMPIMENTI

Per l’accesso al contributo, le imprese dovranno presentare un’apposita comunicazione al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) prima e dopo il completamento degli investimenti. Ma, soprattutto, dovranno presentare una doppia certificazione di un valutatore indipendente: una ex ante sulla riduzione dei consumi di energia conseguibili e l’altra ex post sull’effettiva realizzazione degli investimenti. Per le Pmi, le spese per le certificazioni saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10mila euro. Non basta. Perché il Mimit dovrà nel frattempo implementare una piattaforma informatica che servirà sia a gestire le certificazioni sia a controllare l’andamento della misura. Come già previsto per Industria 4.0, poi, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da un’ulteriore certificazione, stavolta rilasciata dal soggetto incaricato o abilitato alla revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, le spese per questa certificazione possono incrementare il credito d’imposta fino a 5mila euro.

7 MODALITÀ DI FRUIZIONE

I rilievi mossi dalla Ragioneria dello Stato, legati ai tempi di ultimazione del Pnrr, hanno portato in extremis a una revisione delle modalità di fruizione dei crediti d’imposta. Ne è scaturito un meccanismo a maglie più strette. La compensazione avviene presentando il modello F24 in un’unica rata, ma tassativamente entro il 31 dicembre 2025. L’eccedenza non compensata entro questa data può essere riportata in avanti ma spalmata in cinque rate annuali di pari importo. Nel complesso, l’ammontare utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Mimit e quest’ultimo, ai fini dei controlli, prima ancora della comunicazione ai beneficiari, trasmette all’agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, che diventa disponibile trascorsi dieci giorni. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. L’importo, inoltre, è ridotto in misura corrispondente se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno dato diritto all’agevolazione, oppure a fronte di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nel caso di leasing.

8 LE ESCLUSIONI

Il “bonus” non scatta per investimenti in tutta una serie di settori ritenuti non compatibili con il principio Ue Dnsh (do not significant harm, non arrecare danni significativi all’ambiente):

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Sono esclusi anche gli investimenti in beni oggetto di concessione con regime a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle tlc, della depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

9 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Due i provvedimenti attuativi attesi. Quello centrale dovrà essere adottato dal Mimit entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e definirà sei aspetti: contenuto e modalità di trasmissione dei comunicazioni e certificazioni; criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito; procedure di concessione e fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo ed eventuale recupero; modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa (3,15 miliardi per il 2024 e altrettanti per il 2025); individuazione dei requisiti dei certificatori; eccezioni relative agli investimenti non agevolabili; modalità con cui assicurare che almeno 4 miliardi contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, come previsto dal Recovery plan. Il secondo decreto attuativo, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, definirà i requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

10 CHE SUCCEDE AL PIANO 4.0

Il piano 5.0 non cancella i (meno generosi) crediti di imposta di Transizione 4.0 che restano in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non producono però un predeterminato risparmio energetico. Ma, in relazione ai medesimi costi ammissibili, le due agevolazioni non saranno cumulabili tra loro. Non solo. I crediti d’imposta 5.0 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.